Art. 137
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 maggio 1927 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 22, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]L'insegnante puo' ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.
[3]Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante e' tenuto ad esibire certificato medico.
[4]Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.
[5]Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante, che non e' in grado di riprendere servizio, puo' far domanda di essere collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non puo' eccedere i due anni; cessa col cessare della causa. All'aspettativa per motivi di salute, quando sia stata concessa per la durata massima, non puo' seguire l'aspettativa per motivi di famiglia a meno che non concorrano circostanze gravi ed eccezionali, delle quali e' giudice insindacabile l'autorita' competente. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia. interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.
[6]Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a meta' dello stipendio.
[7]Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorita' scolastica governativa o comunale puo' accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.
[8]Salvo i casi di impossibilita', il maestro non puo' assentarsi dalla scuola prima di avere ottenuto il congedo o la aspettativa.
[9]((Il congedo e' accordato dal direttore o dal podesta', secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale; l'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o dal podesta')).
[10]((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL REGIO DECRETO 7 APRILE 1927, N. 640)).
Testo vigente dal 24 maggio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 12 su Normattiva