Art. 137
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[1](Art. 22, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]L'insegnante puo' ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico.
[3]Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante e' tenuto ad esibire certificato medico.
[4]Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero.
[5]((Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante, che non e' in grado di riprendere servizio, puo' far domanda di essere collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non puo' eccedere i due anni; cessa col cessare della causa. All'aspettativa per motivi di salute, quando sia stata concessa per la durata massima, non puo' seguire l'aspettativa per motivi di famiglia a meno che non concorrano circostanze gravi ed eccezionali, delle quali e' giudice insindacabile l'autorita' competente. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia. interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa)).
[6]Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a meta' dello stipendio.
[7]Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorita' scolastica governativa o comunale puo' accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale.
[8]Salvo i casi di impossibilita', il maestro non puo' assentarsi dalla scuola prima di avere ottenuto il congedo o la aspettativa.
[9]Il congedo e' accordato dal direttore o dal sindaco fino a 10 giorni. Per congedi di durata maggiore provvede l'ispettore o la Giunta municipale secondo che trattasi di maestri dei ruoli del Regio provveditorato o dei Comuni autonomi.
[10]L'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o dalla Giunta municipale.
Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 24 maggio 1927 · versione 5 su Normattiva