Art. 185
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[1](Art. 2, R. decerto-legge 18 maggio 1924, n. 943).
[2]Sono abrogate tutte le disposizioni sugli esami nelle scuole elementari emanate anteriormente al 1° ottobre 1923 ed e' data facolta' al Governo del Re di disciplinare i modi e le forme dei detti esami con norme regolamentari in relazione al disposto dei due articoli precedenti.
[3]I fanciulli provenienti da scuola privata o paterna, per ottenere i certificati di cui all'articolo precedente, devono sostenere l'esame presso le scuole pubbliche nei periodi di tempo che saranno stabiliti dal Regio ispettore scolastico.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva