Art. 185
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[1](Art. 2, R. decerto-legge 18 maggio 1924, n. 943).
[2]((Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna, per l'ammissione alle classi intermedie dei due gradi del corso elementare ed a quelle del corso integrativo, sostengono un esame nella sessione di cui al 2° comma dell'art. 183. Per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento e di adempimento dell'obbligo sostengono gli stessi esami stabiliti per gli alunni delle scuole pubbliche.
[3]Non possono conseguire il certificato di compimento o di adempimento dell'obbligo coloro che non siano forniti, rispettivamente, di quello di studi elementari interiori o di compimento, eccezione fatta per coloro che nell'anno in cui si presentano all'esame compiono il 14° anno.
[4]Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme ed alle condizioni prescritte dal regolamento)).
Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 6 maggio 1927 · versione 5 su Normattiva