Art. 185
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[1](Art. 2, R. decerto-legge 18 maggio 1924, n. 943).
[2]((Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna, per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento o di adempimento dell'obbligo scolastico, oltre che per l'ammissione alle classi intermedie dei due gradi del corso elementare ed a quelle del corso integrativo di avviamento professionale, saranno ammessi ad una prova di esame che potra' essere integrata all'inizio del successivo anno scolastico alle condizioni e con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 183 del testo unico predetto, modificato dall'art. 13 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.
[3]Per il conseguimento del certificato di compimento e di quello di adempimento dell'obbligo scolastico non e' richiesto il possesso del certificato di studio rispettivamente inferiore.
[4]Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte dal regolamento)).
Testo vigente dal 6 maggio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 10 su Normattiva