Art. 63
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[1](Art. 10, commi 1° e 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]La delega, di cui all'articolo precedente, viene data dal Ministero della pubblica istruzione alle istituzioni culturali che la richiedano e siano ritenute idonee allo scopo.
[3]La delega ha la durata di un triennio e, qualora non venga disdetta un anno prima della scadenza, si intende confermata per il triennio successivo.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva