Art. 63
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[1](Art. 10, commi 1° e 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]La delega, di cui all'articolo precedente, viene data dal Ministero della pubblica istruzione alle istituzioni culturali che la richiedano e siano ritenute idonee allo scopo ritenute idonee allo scopo ((udito il parere del Comitato contro l'analfabetismo)).
[3]((La delega ottenuta dalle istituzioni culturali avra' efficacia fino a contraria disposizione da parte del Ministero, o finche' non venga disdetta dalla istituzione delegata con preavviso di un anno)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 1 su Normattiva