Art. 63
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[1](Art. 10, commi 1° e 2°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]((La delega ottenuta dagli enti culturali avra' efficacia, in tutto o in parte, fino a contraria disposizione del Ministero.
[3]Con un preavviso da darsi non piu' tardi del 15 gennaio dell'anno scolastico in corso, l'ente delegato puo' rinunziare, per l'anno scolastico successivo, in tutto o in parte, alla delega ricevuta)).
Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva