Art. 65

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[1](Art. 11, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410; art. 9, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

[2]Agli enti delegati viene corrisposto a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per ogni scuola provvisoria una quota annua, sulla base di sette decimi del costo medio di una scuola rurale unica mista classificata.

[3]Detta quota e' stabilita al principio di ogni triennio.

[4]Per il primo triennio l'economia per la trasformazione di una scuola da classificata in provvisoria e' stabilita dall'unita tabella C.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art65 · fonte su Normattiva