Art. 65
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[2]Agli enti delegati viene corrisposto a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per ogni scuola provvisoria una quota annua, sulla base di sette decimi del costo medio di una scuola rurale unica mista classificata.
[3]Detta quota e' stabilita al principio di ogni triennio.
[4]Per il primo triennio l'economia per la trasformazione di una scuola da classificata in provvisoria e' stabilita dall'unita tabella C.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva