Art. 65
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[2]((Agli Enti delegati sara' corrisposta dal Ministero della pubblica istruzione per ogni scuola provvisoria la quota annua di L. 7200.
[3]Detta quota, che deve intendersi comprensiva di tutte le spese pel funzionamento di ciascuna scuola provvisoria, verra' pagata in tre rate:
[4]la prima di L. 2400 al principio dell'anno scolastico, in base alle ordinanze dei Regi provveditori agli studi da cui risulti che la scuola e' stata affidata per la gestione all'Ente a cui favore si dispone il pagamento;
[5]la seconda di L. 3600 dopo un trimestre dall'apertura della scuola e in base a dichiarazione di regolare funzionamento della scuola stessa rilasciata dal presidente del Comitato contro l'analfabetismo;
[6]la terza infine di L. 1200 quando la scuola, in seguito a dichiarazione del provveditore, risulti regolarmente chiusa con esami)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 1 su Normattiva