Art. 65

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 11, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410; art. 9, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).

[2]((L'ente delegato che cessa totalmente o parzialmente dalla gestione delle scuole conferita per delega deve consegnare all'ente che lo sostituisce e ne rileva la gestione e la situazione patrimoniale, l'arredamento e il materiale relativo alle scuole la cui gestione viene a cessare e che risultera' costituito con i fondi forniti dallo Stato per la gestione stessa)).

Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art65 · fonte su Normattiva