Art. 65
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[2]((L'ente delegato che cessa totalmente o parzialmente dalla gestione delle scuole conferita per delega deve consegnare all'ente che lo sostituisce e ne rileva la gestione e la situazione patrimoniale, l'arredamento e il materiale relativo alle scuole la cui gestione viene a cessare e che risultera' costituito con i fondi forniti dallo Stato per la gestione stessa)).
Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva