Art. 75
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[1](Art. 20, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]Un ispettore centrale per l'istruzione elementare rappresenta il Ministero della pubblica istruzione presso il Comitato suddetto e presso gli enti.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva