Art. 75
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[1](Art. 20, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]((All'arredamento e al materiale didattico per le scuole non classificate e per le scuole e corsi per gli adulti, provvedono le istituzioni delegate con l'eventuale concorso di Comuni, di proprietari di fondi, opifici, cantieri, ecc., e delle popolazioni interessate)).
Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva