Art. 75
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 20, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410).
[2]((Al Comitato predetto spetta di stabilire le opportune intese fra gli Enti delegati per il migliore conseguimento dei fini. Esso determina le norme tecniche, disciplinari ed amministrative per lo svolgimento del programma d'azione degli enti delegati, stabilisce il compenso diario ed i premi ai maestri, in base ai risultati dell'insegnamento; assegna ad ogni Ente delegato la sua sfera d'azione; ne approva il piano di lavoro annuale, ne vigila l'azione, riceve, esamina e sottopone all'approvazione del Ministero il conto finale della gestione dei fondi erogati dal Ministero in favore di ciascun Ente delegato; riferisce annualmente al Ministro sui risultati conseguiti da ciascun Ente delegato e presenta le opportune proposte. Provvede inoltre a quanto altro verra' disposto con il regolamento.
[3]Alla trattazione delle pratiche relative al Comitato contro l'analfabetismo provvede la Direzione generale dell'istruzione elementare)).
Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 1 su Normattiva