Art. 76

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[1](Art. 21, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]Le assegnazioni di fondi, per le sole scuole serali e festive e per i corsi integrativi, alle singole istituzioni culturali delegate avvengono mediante apertura di credito a favore dei presidenti delle istituzioni medesime tranne che per le spese di funzionamento del Comitato, per le quali l'apertura di credito avviene a favore del rappresentante del Ministero in seno al Comitato.

[3]Le aperture di credito a favore dei presidenti delle istituzioni suddette vengono concesse di volta in volta fino al limite massimo di L. 500,000 per ogni istituzione culturale delegata, con le norme stabilite dalle leggi sulla contabilita' generale.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 14 ottobre 1925 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art76 · fonte su Normattiva