Art. 76

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[1](Art. 21, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]Le assegnazioni di fondi, per le sole scuole serali e festive e per i corsi integrativi, alle singole istituzioni culturali delegate avvengono mediante apertura di credito a favore dei presidenti delle istituzioni medesime tranne che per le spese di funzionamento del Comitato, per le quali l'apertura di credito avviene ((a favore del presidente del Comitato)).

[3]Le aperture di credito a favore dei presidenti delle istituzioni suddette vengono concesse di volta in volta fino al limite massimo di L. 500,000 per ogni istituzione culturale delegata, con le norme stabilite dalle leggi sulla contabilita' generale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 4 settembre 1925, n. 1722, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Le aperture di credito a favore dei Presidenti delle Associazioni culturali delegate, per il funzionamento delle scuole provvisorie, potranno eccedere il limite stabilito dall'art. 76 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, limitatamente alle spese che si riferiscono all'anno scolastico 1924-25, fino alla somma massima di L. 1,000,000".

Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 23 ottobre 1926 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art76 · fonte su Normattiva