Art. 76

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 21, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410 e art. 4, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]((Se la scuola non classificata viene convertita in classificata, l'arredamento e il materiale didattico sono trasferiti in proprieta' del Comune contro indennizzo)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 4 settembre 1925, n. 1722, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Le aperture di credito a favore dei Presidenti delle Associazioni culturali delegate, per il funzionamento delle scuole provvisorie, potranno eccedere il limite stabilito dall'art. 76 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, limitatamente alle spese che si riferiscono all'anno scolastico 1924-25, fino alla somma massima di L. 1,000,000".

Testo vigente dal 23 ottobre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art76 · fonte su Normattiva