Art. 22 iva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. Leggi il testo vigente →

L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente:

  • 1)per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico o in spacci interni o mediante apparecchi di distribuzione automatica o per corrispondenza o a domicilio o in forma ambulante;
  • 2)per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;
  • 3)per le prestazioni di trasporto di persone;
  • 4)per le prestazioni alberghiere;
  • 5)per le prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico o nell'abitazione dei clienti o in forma ambulante. La disposizione del comma precedente puo' essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro per le finanze, alle aziende di credito, alle imprese assicuratrici, alle imprese telefoniche e ad altre categorie di imprese che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi. Nelle ipotesi di cui al numero 1) del primo comma, i cessionari che acquistano i beni nell'esercizio di una impresa, arte o professione, sono obbligati a richiedere la fattura.

Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art22 · fonte su Normattiva