Art. 22 iva
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L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente:
- 1)per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico o in spacci interni o mediante apparecchi di distribuzione automatica o per corrispondenza o a domicilio o in forma ambulante;
- 2)per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;
- 3)per le prestazioni di trasporto di persone;
- 4)per le prestazioni alberghiere;
- 5)per le prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico o nell'abitazione dei clienti o in forma ambulante. La disposizione del comma precedente puo' essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro per le finanze, alle aziende di credito, alle imprese assicuratrici, alle imprese telefoniche e ad altre categorie di imprese che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi. Nelle ipotesi di cui al numero 1) del primo comma, i cessionari che acquistano i beni nell'esercizio di una impresa, arte o professione, sono obbligati a richiedere la fattura.
Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974 · versione 0 su Normattiva