Art. 22 iva
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L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente ((non oltre il momento di effettuazione dell'operazione)) :
- 1)per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico o in spacci interni o mediante apparecchi di distribuzione automatica o per corrispondenza o a domicilio o in forma ambulante;
- 2)per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;
- 3)per le prestazioni di trasporto di persone ((e di veicoli e bagagli al seguito));
- 4)per le prestazioni alberghiere;
- 5)per le prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico o nell'abitazione dei clienti o in forma ambulante. La disposizione del comma precedente puo' essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro per le finanze, alle aziende di credito, alle imprese assicuratrici, alle imprese telefoniche e ((ad altre categorie di contribuenti)) che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi. ((Gli imprenditori che acquistano da commercianti al minuto beni la cui lavorazione, commercio o noleggio rientra nell'attivita' propria della impresa sono obbligati a richiedere la fattura)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979 · versione 7 su Normattiva