Art. 29 ivaElenchi dei clienti e dei fornitori

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Alla dichiarazione annuale deve essere allegato lo elenco dei clienti, nel quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e cognome, se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' il domicilio o la residenza dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno precedente e l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia dei soggetti domiciliati all'estero, e deve essere indicato, per ciascuno di essi, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e delle fatture emesse, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. I contribuenti che si sono avvalsi della facolta' di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, devono allegare alla dichiarazione un elenco riepilogativo degli acquisti effettuati ai sensi di tale norma nel corso dell'anno precedente, indicando i cedenti dei beni e i prestatori dei servizi e specificando per ciascuno di essi l'ammontare imponibile delle operazioni, gli estremi delle fatture ricevute e la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti nonche' il domicilio o la residenza e l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia dei soggetti domiciliati all'estero. Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettono le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro per le finanze, dalla presentazione dell'elenco dei clienti. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354

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Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 6) che "Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi".

Testo vigente dal 21 agosto 1974 al 29 dicembre 1974 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art29 · fonte su Normattiva