Art. 29 iva — Elenchi dei clienti e dei fornitori
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Alla dichiarazione annuale deve essere allegato lo elenco dei clienti, nel quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e cognome, se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' il domicilio o la residenza dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno precedente e l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia dei soggetti domiciliati all'estero, e deve essere indicato, per ciascuno di essi, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e ((dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse e registrate)), comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ((ad eccezione di quelle di cui al primo comma dell'art. 8, di quelle relative alle operazioni di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 22 e di quelle emesse dai distributori di carburante e dalle agenzie di viaggio e turismo. Gli artisti e i professionisti nonche' i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 5 debbono indicare nell'elenco soltanto i nominativi delle imprese nei confronti delle quali hanno effettuato prestazioni)). I contribuenti che si sono avvalsi della facolta' di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, devono allegare alla dichiarazione un elenco riepilogativo degli acquisti effettuati ai sensi di tale norma nel corso dell'anno precedente, indicando i cedenti dei beni e i prestatori dei servizi e specificando per ciascuno di essi l'ammontare imponibile ((complessivo)) delle operazioni, ((...)) e la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti nonche' il domicilio o la residenza e l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia dei soggetti domiciliati all'estero.5 Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettono le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro per le finanze, dalla presentazione dell'elenco dei clienti. 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354
3Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 6) che "Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi".
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 28 aprile 1978 · versione 7 su Normattiva