Art. 29 iva
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((Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti; nell'elenco debbono essere inclusi gli imprenditori e le societa', nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno precedente. Per ciascun cliente si deve indicare nell'elenco la ditta, la denominazione o la ragione sociale, nonche' il domicilio la residenza o la sede e per i clienti domiciliati all'estero l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato. Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse e registrate comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21, ad eccezione di quelle di cui al primo comma dell'art. 8, di quelle relative alle operazioni di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 22 e di quelle emesse dai distributori di carburante e dalle agenzie di viaggio e turismo. I cessionari o committenti che acquistano beni o utilizzano servizi nell'esercizio di una impresa e le societa' hanno l'obbligo di comunicare al soggetto obbligato ad emettere la fattura la loro qualita' di imprenditori ed ogni altro elemento necessario ai fini della compilazione dell'elenco)). I contribuenti che si sono avvalsi della facolta' di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, devono allegare alla dichiarazione un elenco riepilogativo degli acquisti effettuati ai sensi di tale norma nel corso dell'anno precedente, indicando i cedenti dei beni e i prestatori dei servizi e specificando per ciascuno di essi l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni, e la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti nonche' il domicilio o la residenza e l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia dei soggetti domiciliati all'estero.5 Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettono le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro per le finanze, dalla presentazione dell'elenco dei clienti. 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354
3Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354, ha disposto (con l'art. 6) che "Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi".
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 28 aprile 1978 al 1 febbraio 1979 · versione 22 su Normattiva