Art. 33 iva
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I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a quattrocentottanta milioni di lire devono provvedere: ((a) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno cinque del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo));27
- b)al versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. 24
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 febbraio 1980, n.31
24La L. 29 febbraio 1980, n.31, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo si applica dal 1 gennaio 1980.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897
27Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
Testo vigente dal 31 dicembre 1980 al 30 aprile 1989 · versione 36 su Normattiva