Art. 33 iva
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I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a dodici milioni di lire sono esonerati dall'obbligo delle dichiarazioni mensili e devono presentare la dichiarazione annuale entro il 31 gennaio versando contemporaneamente l'imposta corrispondente alle operazioni effettuate nell'anno. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a dodici ma non a ((trecentosessanta milioni di lire)) devono provvedere alle dichiarazioni ed ai versamenti previsti nell'art. 27, anziche' mensilmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre o a ciascun semestre solare a seconda che il volume d'affari dell'anno solare precedente abbia o non abbia superato i trentasei milioni. 10 Nell'ipotesi prevista nel comma precedente i contribuenti sono dispensati dalla dichiarazione e dal versamento relativi all'ultimo trimestre o semestre e devono presentare la dichiarazione annuale nel mese di gennaio in conformita' di apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
D.P.R. 24 dicembre 1976, n.872
10Il D.P.R. 24 dicembre 1976, n.872 ha disposto (con l'art. 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1977.
Testo vigente dal 11 dicembre 1977 al 28 febbraio 1978 · versione 19 su Normattiva