Art. 35 iva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1979 al 31 dicembre 1980. Leggi il testo vigente →
I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio', nonche' nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento. Dalla dichiarazione di inizio dell'attivita' devono risultare:
- 1)per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
- 2)per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicali gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- 3)per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
- 4)il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
- 5)ogni altro elemento richiesto dal modello. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione. ((In caso di cessazione dell'attivita' il contribuente deve presentare entro centoventi giorni, in conformiti al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma del l'art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) del l'art. 2 da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma del l'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato)). 21 I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione dell'art. 31, degli articoli 32 e 33 o del terzo comma dell'art. 34, devono indicano nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita. 20
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 31 marzo 1979, n.94
21Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94 ha disposto (con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo vigente dal 4 aprile 1979 al 31 dicembre 1980 · versione 30 su Normattiva