Art. 35 iva
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I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Dalla dichiarazione devono risultare:
- 1)la ditta, denominazione o ragione sociale e il nome e cognome del soggetto, se persona fisica, o di almeno un rappresentante dell'ente, societa', associazione o altra organizzazione;
- 2)il domicilio o la residenza e, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione;
- 3)il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, con l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni. Nel caso di successiva variazione di alcuno degli elementi di cui ai precedenti commi deve esserne data notizia all'ufficio in allegato alla prima dichiarazione mensile successiva ovvero, per i soggetti non tenuti a presentarla, con apposita dichiarazione entro trenta giorni dalla variazione. ((In caso di cessazione di attivita', deve esserne data notizia nei modi e nei termini di cui al precedente comma. Entro il terzo mese successivo deve essere presentata la dichiarazione finale, redatta a norma dello art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 2, n. 5))). ((I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione dell'art. 31, degli articoli 32 e 33 o del quarto comma dell'art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979 · versione 7 su Normattiva