Art. 35 iva
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I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio', nonche' nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle attestazioni di versamento. Dalla dichiarazione di inizio dell'attivita' devono risultare:
- 1)per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
- 2)per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicali gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- 3)per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
- 4)il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
- 5)ogni altro elemento richiesto dal modello. ((In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attivita', il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione. In caso di cessazione dell'attivita', il contribuente deve presentare entro il termine di centocinquanta giorni, decorrente dalla data della dichiarazione di cui al precedente comma, in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma dell'art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato)). 27 I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione dell'art. 31, degli articoli 32 e 33 o del terzo comma dell'art. 34, devono indicano nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita. 20
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897
27Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
Testo vigente dal 31 dicembre 1980 al 1 gennaio 1982 · versione 36 su Normattiva