Art. 37
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322)).
Testo vigente dal 22 settembre 1998, tuttora in vigore · versione 116 su Normattiva
Apro la norma…
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322)).
Testo vigente dal 22 settembre 1998, tuttora in vigore · versione 116 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - DICHIARAZIONE ANNUALE - PRESENTAZIONE CON RITARDO SUPERIORE AI 30 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE LEGALE - EQUIPARAZIONE ALL'OMESSA DICHIARAZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, RAGIONEVOLEZZA E IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DENUNCIATO ECCESSO DI DELEGA - CARENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale: a) del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, e 43, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché del combinato disposto degli artt. 37, sesto comma, del medesimo d.P.R. e 5, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) dell'art. 37, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, Cost.; c) dell'art. 37, sesto comma, suddetto, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 5, primo comma, numero 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme in base alle quali si considerano omesse le dichiarazioni annuali dell'IVA presentate con un ritardo superiore a trenta giorni. Infatti, il rimettente non ha indicato la data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, così rendendo carente la descrizione della fattispecie concreta, e non ha fornito le ragioni per le quali ha attribuito alle disposizioni impugnate una delle possibili interpretazioni e non quella adottata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni. > >- Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla graduazione delle sanzioni ed all'individuazione delle condotte punibili, v., citate, sentenze n. 84, 83 e 82/1989 e le ordinanze n. 292/2006, n. 56/1990, n. 524 e 298/1989.
Riguarda ancheart. 43 Testo unico IVAart. 5 d.lgs. 471/1997
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art37 · fonte su Normattiva
I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - DICHIARAZIONE - RITARDO DOVUTO A PRESENTAZIONE NEI TERMINI MA AD UFFICIO INCOMPETENTE - ASSIMILAZIONE, AI FINI SANZIONATORI, ALL'OMESSA PRESENTAZIONE - RETROATTIVITA' DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO - RESTITUZIONE ATTI PER RIESAME RILEVANZA.
Ai sensi dell'art. 5 della sopravvenuta legge 22 dicembre 1980 n. 882 sono valide le dichiarazioni previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, considerate omesse ai sensi dell'art. 37 del decreto stesso, a condizione che siano state presentate, anche ad un ufficio diverso da quello competente, entro il 31 agosto 1980. Pertanto, alla stregua della normativa sopravvenuta, si impone il riesame della rilevanza delle questioni da parte del giudice a quo. (Restituzione atti al giudice a quo per riesame della rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 37, comma sesto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo risultante dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., e dell'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, sollevate in riferimento all'art. 25 Cost.).
Riguarda ancheart. 1 d.P.R. 24/1979art. 3 d.P.R. 24/1979
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DICHIARAZIONE ANNUALE - PRESENTAZIONE CON RITARDO SUPERIORE AI 30 GIORNI - APPLICAZIONE, A DECORRERE DAL 1^ GENNAIO 1973, DELLE SANZIONI PREVISTE PER L'OMESSA PRESENTAZIONE - JUS SUPERVENIENS (ARTT. 5, L.22 DICEMBRE 1980 N. 882; 25, 29 E 30, D.L. 10 LUGLIO 1982 N. 429, CONV. IN L. N. 516 DEL 1982) - NECESSITA' DI RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Sopravvenuta - posteriormente alla rimessione della questione di legittimita` costituzionale - una normativa che incida su quella denunciata, spetta al giudice a quo (cui vanno a tal fine restituiti gli atti) valutare se persista o meno, alla stregua dello jus superveniens, la rilevanza dell'incidente (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost. - degli artt. 37, comma sesto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come integrato dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, e 3, comma quarto, dello stesso d.P.R. n. 24, come sostituito dall'art. 7, d.P.R. 31 marzo 1979 n. 94, secondo cui le dichiarazioni IVA presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti. La normativa sopravvenuta - costituita dagli artt. 5, l. n. 882 del 1980, e 25, 29 e 30, d.l. n. 429, conv. con l. n. 516 del 1982 - dispone, in via di sanatoria, l'inapplicabilita` di sanzioni per precedenti violazioni delle norme IVA, o consente al contribuente di evitarne l'irrogazione).
Riguarda ancheart. 7 d.P.R. 94/1979art. 3 d.P.R. 24/1979
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