Art. 67 iva
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Costituiscono importazioni, da chiunque siano effettuate, le operazioni considerate importazioni definitive ai sensi delle norme doganali, quelle di reimportazione a scarico di temporanee esportazioni e quelle effettuate in regime di temporanea importazione norma del secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133. Sono soggette all'imposta anche le importazioni esenti dai dazi doganali.
Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 1 febbraio 1979 · versione 0 su Normattiva