Art. 67 iva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1979 al 30 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →

((Costituiscono importazioni, da chiunque siano effettuate, le operazioni considerate importazioni definitive ai sensi delle norme doganali, le operazioni di temporanea importazione effettuate a norma del secondo comma dell'art. 187 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le operazioni di reimportazione a scarico di temporanea esportazione e quelle di reintroduzione in franchigia doganale di beni precedentemente esportati)). 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

20

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.

Testo vigente dal 1 febbraio 1979 al 30 ottobre 1993 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art67 · fonte su Normattiva