Art. 67 iva
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((Costituiscono importazioni, da chiunque siano effettuate, le operazioni considerate importazioni definitive ai sensi delle norme doganali, le operazioni di temporanea importazione effettuate a norma del secondo comma dell'art. 187 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le operazioni di reimportazione a scarico di temporanea esportazione e quelle di reintroduzione in franchigia doganale di beni precedentemente esportati)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo vigente dal 1 febbraio 1979 al 30 ottobre 1993 · versione 27 su Normattiva