Art. 7-septies iva

[1]In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita':

  • a)le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2);
  • b)le prestazioni pubblicitarie;
  • c)le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
  • d)le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
  • e)la messa a disposizione del personale;
  • f)le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
  • g)la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati; 139
  • h)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2015, N. 42)); 154
  • i)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2015, N. 42)); 154
  • l)le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un diritto di cui alle lettere precedenti.

[2]129

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18

129

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto con (l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all'articolo 2 e all'articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010".

L. 15 dicembre 2011, n. 217

139

La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42

154

Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".

Testo vigente dal 3 maggio 2015 al 1 gennaio 2027 · versione 197 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art7septies · fonte su Normattiva