Art. 7-sexies iva

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.18

129

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.18 ha disposto: - (con l'art. 3, comma 2, lettera a)) che a decorrere dal 1 gennaio 2013 all'articolo 7-sexies, comma 1 "la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunita' si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;"; - (con l'art. 3, comma 2, lettera b)) che "dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunita' ed il prestatore e' stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto e' messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e)"; - con (l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all'articolo 2 e all'articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010"; - con (l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3, comma 2, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013".

Testo vigente dal 20 febbraio 2010 al 3 maggio 2015 · versione 165 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art7sexies · fonte su Normattiva