Art. 72 iva
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Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali e agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Le importazioni effettuate da detti comandi, quartieri generali e organismi nell'esercizio delle proprie funzioni non sono soggette all'imposta.
Testo vigente dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974 · versione 0 su Normattiva