Art. 72 iva
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Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli ((8, 8-bis e 9)). ((Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
- 1)alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
- 2)ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
- 3)alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette comunita', nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunita' stessa;
- 4)all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- 5)all'Istituto universitario europeo nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 3), 4) e 5) allorche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano d'importo superiore alle lire cinquecentomila)). 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
5Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
Testo vigente dal 29 dicembre 1974 al 12 luglio 1975 · versione 7 su Normattiva