Art. 74-quinquies iva — Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 maggio 2015 al 10 giugno 2020. Leggi il testo vigente →
(( I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti ne' identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalita' previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea. A tal fine presentano apposita richiesta all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, il quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:
- a)per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
- b)indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- c)numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;
- d)dichiarazione sulla mancata identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analoga comunicazione se non intendono piu' fornire servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici o non soddisfano piu' i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:
- a)comunicano di non fornire piu' servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;
- b)si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di fornitura di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici siano cessate;
- c)non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- d)persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro il giorno venti del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
- a)il numero di identificazione;
- b)l'ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c)le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei committenti;
- d)l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e' fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformita' con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita' definite nello stesso provvedimento. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione medesima. I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione e' fornita, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorita' fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato puo' essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis.)) 154
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
154Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014".
Testo vigente dal 3 maggio 2015 al 10 giugno 2020 · versione 197 su Normattiva