Art. 150
[1]speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche (articolo 74-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intraunionali di beni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 149 e dal presente articolo. 2. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonche' dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati membri dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non puo' essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio. 3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'articolo 68, comma 1, e' utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1. 4. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:
- a)comunicano di non effettuare piu' le attivita' di cui al comma 1;
- b)si puo' altrimenti presumere che le loro attivita' di cui al comma 1 siano cessate;
- c)non soddisfano piu' i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
- d)persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale. 5. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 149, comma 6, indicano:
- a)il numero di identificazione IVA;
- b)l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta e' dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c)l'ammontare delle vendite a distanza intraunionali di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta e' dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- d)l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'articolo 7, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- e)le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA e' dovuta;
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