Art. 106
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Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico e' provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto. Agli effetti dell'art. 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al lavoro si considera in ogni caso ridotta permanentemente a meno di un terzo quando il vedovo abbia raggiunto i sessantacinque anni di eta' al momento della morte della moglie per infortunio. Per l'accertamento della vivenza a carico l'istituto assicuratore puo' assumere le notizie del caso presso gli uffici comunali, presso gli uffici delle imposte e presso altri uffici pubblici e puo' chiedere per le indagini del caso l'intervento dell'Arma dei carabinieri. Gli uffici comunali debbono fornire agli Istituti assicuratori le notizie che siano da essi richieste in ordine alla vivenza a carico di cui all'art. 85 e debbono, altresi', rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza in vita, gli stati di famiglia e gli atti di nascita ad essi richiesti dagli Istituti assicuratori medesimi o dai titolari di rendite, ai fini del pagamento delle rate di rendita.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 1 gennaio 2019 · versione 0 su Normattiva