Art. 13
((La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti)). ((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 26 GENNAIO 1988, IN GU 11/02/1988, N. 34)). ((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 26 GENNAIO 1988, IN GU 11/02/1988, N. 34)).
Testo vigente dal 26 febbraio 1988, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva