Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982. Leggi il testo vigente →

La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni ed in genere tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte alla sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale i lavori si svolgono e su moduli predisposti dall'Istituto assicuratore medesimo. Se i lavori esercitati da uno stesso datore di lavoro si svolgono in piu' luoghi, compresi ciascuno in diverso circoscrizioni territoriali dell'Istituto assicuratore, Il datore di lavoro puo' essere autorizzato dall'Istituto a presentare la denuncia del lavori e delle modificazioni di essi presso la sede che sara' stabilita dall'Istituto assicuratore medesimo.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art13 · fonte su Normattiva