Art. 13
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La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni ed in genere tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte alla sede della circoscrizione dell'Istituto assicuratore nella quale i lavori si svolgono e su moduli predisposti dall'Istituto assicuratore medesimo. Se i lavori esercitati da uno stesso datore di lavoro si svolgono in piu' luoghi, compresi ciascuno in diverso circoscrizioni territoriali dell'Istituto assicuratore, Il datore di lavoro puo' essere autorizzato dall'Istituto a presentare la denuncia del lavori e delle modificazioni di essi presso la sede che sara' stabilita dall'Istituto assicuratore medesimo.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982 · versione 0 su Normattiva