Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Sistema assicurativo - Gestione in esclusiva da parte dell'inail - Richiesta di 'referendum' abrogativo al fine di consentire ai datori di lavoro l'accesso, in alternativa, alle assicurazioni private - Giudizio di ammissibilità - Inidoneita' del quesito a conseguire l'obiettivo preannunciato - Incidenza sulla possibilita', per gli elettori, di esprimere correttamente il proprio voto - Inammissibilità della richiesta.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di una serie di articoli del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e dell'art. 78 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, strettamente connesso ai precedenti, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con la denominazione identificativa "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: abrogazione dell'esclusiva INAIL in materia". Il menzionato fine dei proponenti, cosi' come oggettivato nel quesito - che e' quello di eliminare la gestione di tale assicurazione, in regime di sostanziale esclusiva, da parte dell'INAIL, e consentire ai datori di lavoro l'accesso, in alternativa, alle assicurazioni private - non e' suscettibile di essere conseguito per la proposta via di semplice eliminazione parziale della normativa esistente, il cui assetto e' essenzialmente informato ai ben diversi criteri della gestione pubblica e del finanziamento mediante somme fissate in modo autoritativo, al fine di assicurare il complessivo equilibrio del sistema. Al riguardo, infatti, e' sufficiente osservare che il principio - punto essenziale della attuale disciplina - sancito dall'art. 67 del testo unico del 1965, della copertura generale ed indipendente dall'effettivo pagamento dei contributi (automaticita' delle prestazioni) principio non investito dal quesito - al pari, del resto, di quello, sancito a sua volta dall'art. 1 del testo unico, dell'obbligatorieta' dell'assicurazione - non e' compatibile con un regime in cui la copertura assicurativa venga affidata alla libera contrattazione fra singoli datori di lavoro e compagnie private operanti in regime di concorrenza, quanto meno senza l'introduzione di ulteriori meccanismi di garanzia, cui solo il legislatore potrebbe dar vita. In tal modo, oltretutto, si verrebbe a proporre agli elettori una falsa alternativa, che, senza assicurare - anche in cio' contro le intenzioni dei proponenti - il rispetto dei principi della permanente e generalizzata soddisfazione dei diritti garantiti in modo indefettibile dalla Costituzione, ed in particolare dall'art. 38 della stessa, si riverbera anche sulla possibilita' di esprimere correttamente il proprio voto. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, v. S. n. 31/2000. red.: S. Pomodoro
sentenza 36/2000massima n. 25156 Riguarda ancheart. 28 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 48 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 42 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 40 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 18 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 47 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.e altri 25
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - OBBLIGHI ASSICURATIVI - INADEMPIENZA - TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI PER PROPORRE AZIONE AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA AVVERSO LE DECISIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN DETTA MATERIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DI DIFESA DELL'IMPUTATO PER L'ESTREMA BREVITA' DEL TERMINE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E MANCATA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DAI QUALI DESUMERLA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 16, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di sessanta giorni per proporre azione avanti l'autorita' giudiziaria avverso le decisioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di inadempienza agli obblighi assicurativi (per il dubbio che tale disposizione violi le garanzie di difesa dell'imputato per l'estrema brevita' del termine), in quanto il giudice a quo, lasciando insoddisfatta la prescrizione di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha omesso di motivare sulla rilevanza della dedotta questione nella causa di merito, nonche' di esporre gli elementi di fatto oggetto del giudizio stesso, dai quali si potesse comunque dedurre la rilevanza della censura.
sentenza 44/1984massima n. 14730