Art. 206

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Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti le coltivazioni della, terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse complementari od accessorie, quali la cura delle piante, l'irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservarzione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 11 dicembre 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art206 · fonte su Normattiva