Art. 218

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Nei casi di inabilita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita e' integrata, secondo le disposizioni dell'art. 76, da un assegno mensile di lire trentamila per tutta la durata di detta assistenza.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art218 · fonte su Normattiva