Art. 234
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982. Leggi il testo vigente →
Le rendite per inabilita' permanente e per morte e le misure delle indennita' da inabilita' temporanea restano fissate, per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965, sulla base dei salari convenzionali previsti dall'art. 215. Esse sono revisionate ogni triennio in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica. A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni triennio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, quando accerti che e' intervenuta una variazione dell'indice salariale di almeno il dieci per cento nel corso del triennio, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, il nuovo salario convenzionale sulla cui base debbono riliquidarisi le rendite in atto e la nuova misura della indennita' per inabilita' temporanea. Per stabilire la variazione intervenuta nel primo triennio, si fa riferimento all'indice 105,86 accertato dall'istituto centrale di statistica per l'anno 1961.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 30 maggio 1982 · versione 0 su Normattiva