Art. 246

La spesa per i certificati-denuncia e quella per i certificati di continuazione e termine della malattia e' a carico dell'Istituto assicuratore, il quale corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanita'. Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che, trattandosi del primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma, dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'articolo 239, non ne trasmetta copia all'autorita' di pubblica sicurezza, e' punito con un'ammenda da lire mille a lire quattromila.45

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

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Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 26 comma 48) che "Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "con un'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni"".

Testo vigente dal 26 aprile 1995, tuttora in vigore · versione 57 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art246 · fonte su Normattiva