Art. 252
Quando per l'incertezza dei sintomi o per la difficolta', della diagnosi la malattia sia stata denunciata ad altro ente previdenziale, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni e' interrotta fino a quando nomi sia stata esaurita la procedura amministrativa presso l'ente adito.
Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva