Art. 207

[1](articolo 16 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)

[2]1. L'agente della riscossione recupera i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero in conformita' delle disposizioni vigenti nell'ordinamento interno. 2. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficolta' particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorita' richiedente e l'autorita' adita possono convenire, caso per caso, modalita' specifiche di rimborso. A tal fine, gli uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l'autorita' richiedente. 3. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorita' richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorita' adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validita' del titolo emesso dall'autorita' richiedente. Il direttore generale delle finanze, su indicazione dell'ufficio di collegamento interessato, rappresenta il caso alle autorita' competenti dell'altro Stato membro e chiede il rimborso delle spese sostenute, documentando la richiesta.

Testo vigente dal 26 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art207 · fonte su Normattiva