Art. 39

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L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilita' e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio. Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione. Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro puo' ricorrere ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Le spese per il funzionamento della Commissione anzidetta sono a carico dell'istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Avverso le decisioni della suddetta Commissione e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 16 agosto 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art39 · fonte su Normattiva