Art. 39

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilita' e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio. Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314)).

Testo vigente dal 18 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art39 · fonte su Normattiva