Art. 45COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2001, N. 314

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I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione di cui all'art. 39 non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi. Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base ai tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso, salvo conguaglio per l'eventuale differenza fra la somma versata e quella che risulti dovuta con l'applicazione dell'interesse del cinque per cento, da calcolare alla data del versamento.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 10 dicembre 1989 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art45 · fonte su Normattiva