Art. 49

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Avverso le decisioni della Commissione puo' essere proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le modalita' stabilite per i ricorsi di prima istanza.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965 al 18 agosto 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art49 · fonte su Normattiva